LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 78
 
Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l' Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.
Le Amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica, ad altri Consorzi pubblici, o ad enti pubblici.
Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell' articolo precedente.