LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 77
 
Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l' Amministrazione od il proprietario interessati.
Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i progetti di opere ospedaliere.
I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.
I progetti delle opere di cui all' ultimo comma dello articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l' opera.
Note:
1Quarto comma abrogato da art. 63, primo comma, L. R. 25/1978