LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 75
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:
1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire;
3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;
4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto;
5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento;
5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione del Comune in cui si trova l' opera, al fine, tra l' altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l' opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 45/1978
2Parole aggiunte al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 47, primo comma, L. R. 35/1979
4Derogata la disciplina del terzo comma da art. 47, secondo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 35/1979
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 2/1982
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 2/1982
12Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 53/1984
13Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 53/1984
14Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 25/1985
15Parole aggiunte al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
16Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
17Integrata la disciplina del primo comma da art. 24, primo comma, L. R. 55/1986
18Derogata la disciplina del terzo comma da art. 58, secondo comma, L. R. 55/1986
19Primo comma interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 50/1990
20Integrata la disciplina del terzo comma da art. 30, comma 1, L. R. 50/1990
21Derogata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 4, L. R. 50/1990
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 146, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina del terzo comma da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
24Integrata la disciplina del terzo comma da art. 69, comma 1, L. R. 48/1991
25Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
26Terzo comma interpretato da art. 20, comma 1, L. R. 37/1993
27Parole aggiunte al terzo comma da art. 21, comma 1, L. R. 37/1993
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
30Articolo interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 40/1996
31Parole aggiunte al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 40/1996
32Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 40/1996
34Parole sostituite al primo comma da art. 137, comma 19, L. R. 13/1998
35Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
36Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
37Primo comma interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 13/2000
38Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 85, L. R. 4/2001
39Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 35, L. R. 13/2002
40Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
41Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
42Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 17/2010