LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 72
 
La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.
A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
All' erogazione dei contributi in favore degli Istituti Autonomi Case Popolari per le finalità di cui all' articolo 68 punto 3) si procede secondo quanto previsto dall' articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
All' erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:
- nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa;
- nella misura dell' ulteriore 40% dopo l'accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il 70 % dei lavori previsti in progetto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.

Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
2Parole sostituite al quarto comma da art. 23, comma 1, L. R. 26/1988