LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 69
 
Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell' Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al Titolo II, Capo V, articolo 40.
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi una tantum per gli interventi previsti al precedente articolo 68:
a) fino a coprire l' intera spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3);
b) fino all' 85% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 53/1984