LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 68
 
Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia residenziale pubblica per:
1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;
2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;
3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati, ai seguenti soggetti:
a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate;
b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge;
c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell'aspirante;
4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza.

La localizzazione degli interventi di cui al punto 2 del precedente comma dovrà aver luogo nell' ambito dei piani di zona in vigore, o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dalla presente legge e in via subordinata ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.
I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi.
L' assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell' interessato, ai contributi spettantigli.
L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. ;
Per gli interventi di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 69, primo comma.
Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli Istituti Autonomi Case Popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare. Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente decimo comma.
Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.
Il nuovo rapporto è disciplinato dall' articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l' alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall' articolo 41 della presente legge.
In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata, ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dall'IACP competente per territorio.
Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.
A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.
All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 35/1979
2Aggiunti dopo il terzo comma 4 commi da art. 45, primo comma, L. R. 35/1979
3Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 38, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole aggiunte al primo comma da art. 29, primo comma, L. R. 53/1984
5Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 29, secondo comma, L. R. 53/1984
6Quinto comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 53/1984
7Parole aggiunte al primo comma da art. 29, primo comma, L. R. 25/1985
8Aggiunti dopo il quindicesimo comma 4 commi da art. 29, primo comma, L. R. 25/1985
9Parole sostituite al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
10Parole sostituite al settimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
11Nono comma sostituito da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
12Parole aggiunte all'undicesimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
13Parole aggiunte al sedicesimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
15Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 26/1988
16Parole sostituite al decimo comma da art. 21, comma 2, L. R. 26/1988
17Parole sostituite all'undicesimo comma da art. 21, comma 3, L. R. 26/1988
18Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
19Primo comma interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 50/1990
20Settimo comma interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 50/1990
21Parole soppresse al primo comma da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
22Secondo comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
23Terzo comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
24Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
25Quinto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
26Settimo comma interpretato da art. 25, comma 1, L. R. 50/1990
27Dodicesimo comma interpretato da art. 25, comma 1, L. R. 50/1990
28Integrata la disciplina del settimo comma da art. 26, comma 1, L. R. 50/1990
29Integrata la disciplina del decimo comma da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
30Integrata la disciplina del settimo comma da art. 148, comma 1, L. R. 50/1990
31Parole aggiunte al terzo comma da art. 19, comma 1, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina del terzo comma da art. 36, comma 1, L. R. 40/1996
33Parole sostituite al terzo comma da art. 137, comma 18, L. R. 13/1998
34Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000
35Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, comma 29, L. R. 13/2002
36Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002