LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 66
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990 n. 50 e sucessive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazione fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, primo comma, L. R. 53/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
3Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 55/1986
4Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
6Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
7Parole soppresse al quarto comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
8Sesto comma abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
10Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
11Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 48/1991
12Derogata la disciplina del quinto comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002