LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 64
 
I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente Titolo III, Capo I.
Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all' originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 26/1988