LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 61
 
I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell' alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
La concessione e l' erogazione dei contributi sono subordinate all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle prescrizioni antisismiche.
L' accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui allo articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 26/1988