Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005