LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 53
 
Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonché la consistenza del nucleo familiare.
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente Capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 50/1990