LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 47
 
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.
Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall' articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell' alloggio da ricostruire.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993