LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 46 bis
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
3Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
7Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002