LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 46
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.
Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.
Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.
Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l' abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
3Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
5Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
7Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
12Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
13Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996