LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 44
 
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.
In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell' accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell' articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 - ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa -, il Sindaco procede, nei modi indicati all' articolo 43, primo comma, all' accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l' accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell' articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.