Art. 36
In parziale deroga a quanto disposto all'
articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.
La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all'
articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l' assegnazione in proprietà dell' alloggio.
In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.
Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell' assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell' articolo 30.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000