LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 36
In parziale deroga a quanto disposto all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.
Per la determinazione dell' indennità di espropriazione delle aree, di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.
La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l' assegnazione in proprietà dell' alloggio.
In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.
Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell' assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell' articolo 30.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000