LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
 
I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all' articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.
Gli stessi Comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonché dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i Comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.
Le imprese relative in tal modo rilevate - eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto all' articolo 31, lettera b) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.
Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al Comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell' autorizzazione.