LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all' anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all' articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20, terzo comma, e secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall' articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in quanto compatibili.
I programmi stralcio potranno essere deliberati anche in pendenza della predisposizione del piano particolareggiato.
In tale caso, gli stessi si limiteranno a prevedere gli interventi non ricadenti negli ambiti di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 21, i programmi stralcio sono trasmessi alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento al piano di finanziamento delle spese previste, entro 15 giorni dal loro ricevimento, tenendo conto dei parametri di devoluzione dei finanziamenti, fissati ai sensi dell' articolo 21, terzo comma.