LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all' articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull' alienazione dei beni patrimoniali, nell' ordine:
a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;
b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;
c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27.
3. Per l' acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.
5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 53/1984
2Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 50/1990
3Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 37/1993
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
5Parole sostituite al comma 1 da art. 137, comma 14, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 20, L. R. 13/2000
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 44, L. R. 13/2002