LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 26
 
Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all' articolo 23, secondo comma, del presente Titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
La delega, di cui al comma precedente, comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi comprese l' espropriazione e l' occupazione temporanea.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980