LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Contestualmente al deposito del programma adottato ed all' avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, invito ai proprietari interessati - quali risultano tali al Nuovo catasto edilizio urbano ed al catasto dei terreni - ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma.
Nei casi in cui non risulti né il domicilio, né la residenza, né la dimora in Italia della persona cui l' invito è diretto, in luogo di procedere alla notificazione predetta, ai sensi degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, si procede, a cura del Sindaco, alla pubblicazione dell' invito nel Bollettino Ufficiale della Regione ed almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
La notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all' ultimo delle pubblicazioni previste.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è gratuita.