LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.
Il programma è poi comunicato alla Regione.
La Giunta regionale procede, sentita la Commissione consiliare speciale, alla fissazione dei criteri di devoluzione ai Comuni dei finanziamenti annualmente disponibili.
Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere versato al Fondo di solidarietà regionale.
La Giunta regionale si pronuncia sul programma degli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo precedente entro trenta giorni dal ricevimento, sentita la Commissione consiliare speciale, dopo di che è data comunicazione al Comune dell' approvazione di massima del programma ai fini dell' autorizzazione all' esecuzione degli interventi ed al finanziamento degli stessi.
A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.
Ai fini dell' autorizzazione dell' esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell' eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l' approvazione di massima della Giunta regionale.
Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l' anno di validità degli stessi.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 52, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 53, primo comma, L. R. 25/1978
3Terzo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole sostituite al terzo comma da art. 24, primo comma, L. R. 2/1982
5Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 2/1982
6Quinto comma sostituito da art. 24, terzo comma, L. R. 2/1982
7Sesto comma sostituito da art. 24, terzo comma, L. R. 2/1982
8Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 24, quarto comma, L. R. 2/1982
9Parole sostituite al quarto comma da art. 18, primo comma, L. R. 53/1984
10Quinto comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 55/1986
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 139, comma 2, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
15Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009