LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonché degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l' ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.
I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993