LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.
In tale caso, entro 90 giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente articolo 15 primo comma, l' intera documentazione è trasmessa per l' approvazione alla Regione.
Per l' approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 12.