LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi.
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine suindicato, il Consiglio comunale si esprime sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al piano le eventuali conseguenti modifiche.
La deliberazione di adozione del piano è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine previsto al precedente terzo comma.
In caso diverso, tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni.