LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
Entro il termine di 60 giorni dall' adozione della variante, l' intera documentazione è trasmessa alla Regione.
Entro un mese dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.
Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.