LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
Sino all' adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto 2 e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.
Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto articolo 8, secondo comma, punto 3, la sospensione è resa, altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.