LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 40
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5323 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate >>.
Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Per gli oneri previsti dall' articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5233 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione >>.
Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX:
- il capitolo 5322 con la denominazione: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>;
- il capitolo 5324 con la denominazione: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare >>.

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 68, settimo comma, L. R. 25/1978
Art. 41
 
Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l' articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l' esercizio 1976 è revocato.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 della presente legge e dall' articolo 28, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5211 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l' esercizio 1977, dal << Fondo di solidarietà >> iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l' esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 42
 
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall' articolo 27, primo e terzo comma, e dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5212 con la denominazione << Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 43
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5213 con la denominazione: << Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 44
 
I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 45
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.