LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 33
 
Ai fini di quanto previsto all' articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l' autorizzazione all' esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' eventuale conferimento dell' incarico per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.
Art. 34
 
Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.
Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all' Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell' individuazione dell' ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 33, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 35
Fermo restando quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
I Comuni procederanno - previo nulla osta della Regione - all' assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 25, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996
Art. 36
 
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l' esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II - articoli 15 e 16 - e Capo III - articoli 21 e 23 - della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 37
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l' individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.
Art. 38
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore dei terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'Ente pubblico per l' intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell' unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, primo comma, L. R. 35/1979
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, quinto comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 38, L. R. 2/1982
3Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 53/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
5Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, primo comma, L. R. 55/1986
6Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
8Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
9Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
11Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
12Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 48/1991
13Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
14Parole sostituite al quarto comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
15Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002
Art. 39
 
I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all' articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.