LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 31
 
Ai fini dell' ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17.
Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
L' inizio dei lavori di riparazione comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
I lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.
Note:
1Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991