LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 24
 
L' erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:
1) in ragione del 50% dell' importo concesso dopo l' inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal Sindaco all' atto dell' autorizzazione all' esecuzione dei lavori.

L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.
Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e sempreché il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l' erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell' abitazione o nei vani suindicati ripristinati.
Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell' alloggio, l' erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell' alloggio riattato con precedenza a persone terremotate residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune.
Nelle ipotesi, infine, previste dall' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l' erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2Parole soppresse al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
4Parole soppresse al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986