LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:
- di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991