LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
Le spese per l' acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l' eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto, sono a carico dell' Amministrazione regionale.
Sono, pure, a carico dell' Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 25/1978
2Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 2/1982
3Terzo comma sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 2/1982
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002