LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
All' esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.
Per l' esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l' articolo 11 secondo e terzo comma.
Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell' articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori
Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere - comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l' esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.
L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 14, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1978
3Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1978
4Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 17, primo comma, L. R. 25/1978
5Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 35/1979
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 11/2011