LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Per l' esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l' occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all' invito all' uopo ad essi rivolto dal Sindaco.
Per l' occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 63/1983
5Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
6Quarto comma abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 1, L. R. 50/1990
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994