LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 16
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, il capitolo 6642 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio ( CECA ) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l' eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 600 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6355 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture e degli impianti collettivi del settore agricolo - forestale, e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
Per gli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 375 milioni, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1976.
La spesa di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 375 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1976.
Al maggior onere di lire 375 milioni, di cui 25 milioni per l' esercizio 1976, si fa fronte per lire 175 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 << Fondo per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 e per lire 200 milioni con la maggiore entrata accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio 1976.
In relazione al disposto dei precedenti commi, la denominazione del precitato capitolo 6061 viene così modificata: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e sui mutui finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio (Spesa obbligatoria) >>.
Art. 19
 
Per gli oneri derivanti dall' articolo 8 è autorizzata per gli esercizi 1976-1979 la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 5993 con la denominazione: << Rimborso agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico o abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento degli oneri derivanti dalla differenza di cambio sui prestiti contratti con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976. A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 814 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6356 con la denominazione: << Spese relative alla quota a carico della Regione per opere di riparazione dei danni dell' agricoltura ammesse a finanziamento della Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano >> e con lo stanziamento di lire 814 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 10 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 3.025 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6357 con la denominazione: << Contributi alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria, ad integrazione di finanziamenti concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi del DL 29 luglio 1976, n. 516, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591 >> e con lo stanziamento di lire 3.025 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.900 milioni per gli esercizi 1977-1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII, il capitolo 6400 con la denominazione: << Anticipazioni alle Comunità montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali >> e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.
A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell' articolo 11.
Di conseguenza nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI, il capitolo 906 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali >> e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.
Art. 23
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 14.290 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 6709 con la denominazione: << Spese relative alla quota a carico della Regione per la realizzazione dei progetti di acquedotti e delle reti idriche, nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 >> e con lo stanziamento di lire 14.290 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 24
 
I capitoli di spesa 6642 - 6355 - 6356 - 6357 e 6709 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 25
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.