LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Intervento della Regione ad integrazione del contributo
comunitario per il ripristino delle infrastrutture.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l' ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento ( CEE ) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l' importo corrispondente al beneficio comunitario.
All' eventuale mutuo occorrente per il finanziamento da parte degli Enti beneficiari del 10% della spesa necessaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35.
La misura di cui al secondo comma sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 100% della spesa necessaria e l' ammontare globale corrispondente ai benefici comunitari quando trattasi di realizzare progetti di ricostruzione e miglioramento della viabilità provinciale e delle opere e manufatti ad essa connessi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100% i maggiori oneri derivanti dall' approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari.
Note:
1Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 66/1979
2Quinto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 8/1980
Art. 13
 
L' erogazione del contributo regionale di cui al precedente articolo ha luogo:
- nella misura del 95% dell' intero contributo concesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;
- nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell' Ente beneficiario.

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 66/1979
2Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1980
Art. 14
 
I progetti ed elaborati tecnici delle opere pubbliche di cui al presente Capo per le quali si richieda il contributo regionale ai sensi della presente legge non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedano l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione divenuta efficace di adozione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo.
I progetti medesimi devono essere corredati dal parere favorevole dell' Ufficio tecnico dell' Ente o del Consorzio costituito per detto servizio cui l' Ente interessato eventualmente aderisce e, nel caso di opere igienico - sanitarie, anche dal parere favorevole dell' ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata o del medico provinciale per opere territorialmente ricadenti in più Comuni.
Fatte salve le disposizioni per l' edilizia nelle zone sismiche, vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere pubbliche, di cui al primo comma, non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
La eseguibilità dei progetti e degli elaborati di cui al primo comma è tuttavia subordinata alla formale concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.
Art. 15
 
Ai legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi di cui al precedente articolo 12 è estesa la delega di cui all' articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per quanto inerente alla esecuzione dei rispettivi progetti previsti dal presente Capo.