LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Intervento della Regione ad integrazione del contributo
comunitario e di quello dello Stato per riparare i danni
dell' agricoltura.
Art. 9
 
Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
Art. 10
Ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dallo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni e all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) un contributo che consenta di raggiungere il 98% della spesa ammessa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70% della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.
Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell' importo dei lavori.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982