LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Utilizzazione dei finanziamenti della Banca Europea per
gli investimenti e della Comunità Europea per il Carbone
e l' Acciaio a favore delle imprese industriali, nonché di
altri Enti ed istituzioni interessati al sisma.
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale promuove l' assunzione, da parte di istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico o di istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di mutui con la Banca Europea per gli investimenti il cui ricavo venga destinato al finanziamento di imprese industriali o di comunità montane, consorzi di bonifica integrale e montana, consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da province e comuni, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ERSA, di cooperative agricole e loro consorzi, che attuino iniziative idonee alla ripresa economica e produttiva delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dal sisma.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale promuove altresì l' assunzione da parte degli istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico di mutui con la Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio il cui ricavato venga destinato al finanziamento di imprese industriali del settore siderurgico, colpite dal sisma.
Art. 3
 
Gli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono designati, previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Con il medesimo decreto è altresì fissato l' importo massimo dei mutui ammissibili da ciascun istituto ed assistibili con l' intervento regionale di cui al successivo articolo 4.
Art. 4
 
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.
Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l' opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell' originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purché realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici, di cui allo articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 
I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell' articolo 3, su presentazione all' Assessorato dell' industria e del commercio o all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, secondo le rispettive competenze, di:
a) copia del contratto di mutuo con l' impresa o l' ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l' impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;
b) relazione tecnico - finanziaria relativa agli investimenti;
c) dichiarazione da parte della Banca Europea degli investimenti ovvero della Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera a) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l' istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.
La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera c) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera a) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.
Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un' unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.
Art. 6
 
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese ed agli Enti dei finanziamenti agevolati di cui all' articolo 4 sono coperti da garanzia regionale.
Ai fini di cui al comma precedente, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.
Art. 7
 
La garanzia di cui al precedente articolo 6 è estesa anche agli eventuali finanziamenti, fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi, concessi dalla Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio a favore delle imprese siderurgiche rientranti nelle condizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per il tramite di uno degli istituti di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata - in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge - a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all' atto della loro accensione.
A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all' Assessorato regionale delle finanze - Direzione regionale dei Servizi Amministrativi - gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.
I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio.
L' Amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.
Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l' Amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell' anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell' ultimo anno, gli istituti rimborseranno all' Amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.