LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982