LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese ed agli Enti dei finanziamenti agevolati di cui all' articolo 4 sono coperti da garanzia regionale.
Ai fini di cui al comma precedente, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.