LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 14.290 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 6709 con la denominazione: << Spese relative alla quota a carico della Regione per la realizzazione dei progetti di acquedotti e delle reti idriche, nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 >> e con lo stanziamento di lire 14.290 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.