LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
Per gli oneri derivanti dall' articolo 8 è autorizzata per gli esercizi 1976-1979 la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 5993 con la denominazione: << Rimborso agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico o abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento degli oneri derivanti dalla differenza di cambio sui prestiti contratti con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976. A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e bilancio per l' esercizio 1976.