LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
L' erogazione del contributo regionale di cui al precedente articolo ha luogo:
- nella misura del 95% dell' intero contributo concesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;
- nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell' Ente beneficiario.

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 66/1979
2Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1980