LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l' ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento ( CEE ) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l' importo corrispondente al beneficio comunitario.
All' eventuale mutuo occorrente per il finanziamento da parte degli Enti beneficiari del 10% della spesa necessaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35.
La misura di cui al secondo comma sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 100% della spesa necessaria e l' ammontare globale corrispondente ai benefici comunitari quando trattasi di realizzare progetti di ricostruzione e miglioramento della viabilità provinciale e delle opere e manufatti ad essa connessi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100% i maggiori oneri derivanti dall' approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari.
Note:
1Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 66/1979
2Quinto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 8/1980