LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70% della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.
Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell' importo dei lavori.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982