LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale promuove l' assunzione, da parte di istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico o di istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di mutui con la Banca Europea per gli investimenti il cui ricavo venga destinato al finanziamento di imprese industriali o di comunità montane, consorzi di bonifica integrale e montana, consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da province e comuni, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ERSA, di cooperative agricole e loro consorzi, che attuino iniziative idonee alla ripresa economica e produttiva delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dal sisma.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993