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Leggi regionali

Legge regionale 2 marzo 1977, n. 10

Interventi per la costituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca applicata nel settore meccano - tessile di Pordenone.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/03/1977
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 1
 
Per stimolare - in conformità all' esigenza di incrementare il livello qualitativo delle industrie meccano - tessili - la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati nel settore delle macchine tessili, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la costituzione e il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili da promuoversi in provincia di Pordenone da parte delle Officine Savio SpA ed al quale saranno chiamati a partecipare aziende, enti ed istituti pubblici e privati interessati all' organico sviluppo e potenziamento dell' iniziativa.
Nel consiglio di amministrazione del Centro suddetto dovrà essere cooptato un rappresentante designato dalla Amministrazione regionale con specifica competenza di settore.
Art. 2
 
I contributi, finalizzati alla predisposizione della struttura di ricerca comprese le attrezzature, nonché al funzionamento, saranno erogati annualmente ad avvenuta presentazione di istanze corredate da:
- atto costitutivo e statuto sociale concordato con la Regione;
- progetto e piano economico - finanziario relativo agli investimenti per l' apprestamento delle strutture nonché alle spese per il funzionamento;
- dichiarazione da cui risulti l' avvenuto utilizzo dei contributi versati secondo il piano finanziario in armonia con il progetto.

Il contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese da sostenere fra investimenti per la predisposizione e attrezzamento della struttura e oneri per il funzionamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 10/1983
Art. 3
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6635 con la denominazione: << Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1977.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte, per lire 1.000 milioni relativi all' esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (Progetti - Interventi per la ricerca scientifica ed applicata - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 2.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per la ricerca scientifica ed applicata - allegato al piano medesimo).