LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/12/1976
Materia:
210.02 - Foreste

Art. 8
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:
a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75% delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;
b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione regionale delle foreste o dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni:
a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 74, primo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
2Parole sostituite al primo comma da art. 57, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 57, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
4Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 36/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 42/1995
6Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 13/2001
8Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006
9Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
10Il presente articolo risulta vigente nella versione antecedente alla sostituzione ad opera dell'art. 30, comma 1, lett. d), L.R. 24/2006, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.