LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1976
Materia:
220.01 - Industria

Art. 5
 
I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario della stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all' impresa beneficiaria entro quindici giorni dall' avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell' industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l' Amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente.
Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.
In tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi fra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l' obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 6, comma 2, L. R. 42/1990
2Primo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992